E’ consentito vietare l’ingresso dei bambini al ristorante?

Questione controversa: un ristorante può stabilire di non far entrare i bambini nel suo locale?

Qualche anno fa il titolare di un ristorante romano ha apposto un cartello alla porta vietando l’ingresso ai bambini al di sotto dei 5 anni, oltre che ai passeggini e ai seggiolini.

La motivazione?

La ricorrente maleducazione dei bambini e il poco spazio per ospitare gli ingombranti seggiolini. Negli Stati Uniti questo fenomeno è ricorrente, tanto che esistono i locali cosiddetti No Kids, cioè ristoranti, hotel e pasticcerie vietate ai bambini al di sotto di una certa età.

In riferimento a tale argomento non esiste una specifica giurisprudenza, ma il buon senso ci induce a ritenere tale comportamento poco consono, soprattutto in una società come la nostra che invece dovrebbe incentivare e sostenere le famiglie a seguito del calo delle nascite.

Per assurdo, nel ristorante in questione potrebbero entrare gli animali domestici ma non i bambini.

Ma vi è di più.

Se prendessimo per buona la motivazione dell’esercente, allora un giorno potremmo trovare dei cartelli di divieto per soggetti con disabilità fisiche non in linea con il target della clientela.

Stando a quanto stabilisce l’articolo 3 della Costituzione, siamo tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali: è compito dello Stato eliminare gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana.

Come l’handicap, anche l’età è una di quelle condizioni personali che il principio di eguaglianza riconosce e tutela. Le eventuali disparità sono ammesse solo se stabilite dal legislatore in modo ragionevole per tutelare un obiettivo di interesse superiore.

I locali in cui si svolge un’attività imprenditoriale sottoposta a speciale autorizzazione di polizia ed il cui accesso è libero, sono denominati pubblici esercizi. Il termine “pubblico” deve intendersi quale condizione di fruibilità del locale a chiunque.

Nel nostro ordinamento non esiste una tipizzazione dei motivi legittimi per cui l’esercente possa vietare l’ingresso nel suo locale. Questi, quindi, non possono che ricorrere caso per caso, ogni volta vadano protetti interessi primari di:

> sicurezza pubblica

> ordine pubblico

> igiene.

Divieti di tale portata sono sicuramente discutibili, pare più opportuno mandare via gli avventori maleducati e non generalizzare i comportamenti dei bambini.