Se la cooperativa si rifiuta di siglare l’atto transattivo, si applica l’art. 2932 codice civile

“[…] Devono intendersi acquirenti tutti i soggetti che abbiano assunto obbligazioni con la società per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire […]”

Dall’Emilia Romagna arriva una recente sentenza di merito che interviene a definire i limiti di applicabilità dell’azione di esecuzione specifica (così come disposta dall’art. 2932 c.c.) avverso una cooperativa che si sottrae alla sottoscrizione del contratto definitivo.

Il 16 aprile 2016, il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 488 ha elaborato alcune interessanti considerazioni attorno alla definizione di “acquirente” (ex Decreto Legislativo n. 122/2015) ponendola in correlazione con la qualità di socio di una cooperativa.

Spesso vengono costituite società cooperative al fine di costruire, in un determinato lotto di terra, alloggi da assegnare ai soci. Com’è noto, questa particolare tipologia di società è disciplinata nel nostro codice civile dall’art. 2511 e seguenti.

Proprio secondo il richiamato articolo, le società cooperative sono società di capitale variabile con un particolare scopo definitivo mutualistico. Proprio per dette ragioni, la norma dispone che queste società devono essere iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, secondo comma, codice civile. Inoltre, dovranno essere iscritte anche al registro di cui all’art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Secondo il Tribunale romagnolo gli acquirenti di immobili da costruire rappresentano una categoria inclusiva anche dei soci di una cooperativa edilizia.

Devono intendersi acquirenti: tutti i soggetti che abbiano assunto obbligazioni con la società per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.

Ed è proprio sulla scorta di queste considerazioni che il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto l’applicabilità della norma di cui all’art. 2932 c.c., nel caso di un socio di una cooperativa edilizia che si era rifiutata di presentarsi all’atto traslativo dell’immobile.

Pertanto, sarà il Giudice adito, grazie ai suoi poteri e attraverso i suoi provvedimenti, che potrà dare efficacia al contratto preliminare sottoscritto dalle parti.

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