SULLA COMPETENZA TERRITORIALE NELLE OBBLIGAZIONI

IL FORO DEL CREDITORE

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro il luogo di adempimento è il domicilio del creditore che risulta al momento della scadenza.

Ai sensi dell’art. 1182 c.c.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza

Dunque il domicilio del creditore è la regola generale, anche se le parti possono accordarsi  diversamente.

In caso di controversia la regola generale è che si applica invece il foro del debitore, ossia occorre adire il Giudice competente sul circondario territoriale ove si trova il debitore ma, se si tratta di una somma liquida ed esigibile, può applicarsi invece il domicilio del creditore che coincide con il luogo ove lo stesso abbia stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (si veda sul punto l’art. 43 c.c.).

Nel caso in cui il creditore sia invece una persona giuridica, allora per l’individuazione del foro del creditore si farà riferimento alla sede legale da individuare nell’atto costitutivo o nello statuto.

Ai sensi dell’art. 20 c.p.c.

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio

Dunque, come può facilmente desumersi dalla locuzione “anche” cui il legislatore ha fatto ricorso, il foro del creditore è facoltativo e dunque è derogabile con accordo tra le parti.

In materia del Foro del creditore, illuminante è stata la pronuncia della VI sezione della Cassazione civile del 15/12/2022, n.36835 per cui:

Il foro del creditore si applica in caso di credito liquido o almeno liquidabile; il credito può ritenersi liquidabile solo se il contratto abbia espressamente previsto criteri univoci per la determinazione della somma, mentre è illiquido – e perciò è competente il foro del debitore -, quando si debba ricorrere a criteri discrezionali o a parametri esterni per quantificarlo.”

Sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema corte del 2016 ( Cass. S.U. sent. n. 17989/2016), la Suprema Corte ha ribadito che il foro del creditore è competente solamente per le obbligazioni pecuniarie “liquide”, cioè quelle “delle quali il titolo determini l’ammontare”, anche in caso di credito anche solo “liquidabile”, ossia facilmente quantificabile.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame accadeva che il Tribunale di primo grado avesse rigettato l’opposizione proposta dal debitore avverso un decreto ingiuntivo attinente il pagamento di una somma, dovuta quale corrispettivo della vendita di merci.

Veniva proposto appello che però veniva rigettato.

Con riguardo all’eccezione di incompetenza del giudice adito, che interessa in tal sede, l’opponente lamentava che il credito azionato in via monitoria non era liquido, giacché non era predeterminato il corrispettivo in via convenzionale. Di tal guisa, la competenza sarebbe spettata al foro del luogo di residenza del debitore.

Per la Corte territoriale però la determinatezza dell’importo dell’obbligazione si riscontra non solo quando vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche quando il debitore non contesti specificamente l’importo individuato nelle fatture, né il rapporto contrattuale sottostante, “così che correttamente la competenza era stata individuata con riferimento alla sede del creditore ingiungente”.

L’eccezione veniva ribadita dal debitore anche innanzi alla Corte di Cassazione che tuttavia rigettava la doglianza ricordando che, se da una parte le SSUU della Corte spiegavano che l’applicazione del foro del creditore, in ossequio all’art. 1182 c.c., fosse subordinata alla liquidità del credito e che essa sia ancorata a dati oggettivi, dall’altra veniva anche specificato che la liquidità del credito si poteva ben basare anche di un calcolo aritmetico.

Le obbligazioni dunque, per l’applicazione del foro del creditore devono essere liquide o “liquidabili”.

Aggiungeva la Suprema Corte nella sentenza del 2022 in commento che

è stato altresì precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda; ciò comporta che i criteri di applicazione dell’art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all’art. 1182 c.c. non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge” (Cass. n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989).

In conclusione, considerato che il debitore non aveva eccepito l’ammontare della somma ma la sua debenza, il ricorso veniva accolto per gli altri motivi, ma veniva rigettata l’eccezione attinente il foro competente.

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Cassazione civile sez. VI, 15.12.2022, (ud. 11.11.2022, dep. 15.12.2022), n.36835