SULL’ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Un anziano, malato, beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere collocato in casa di cura anche senza il suo consenso

Tribunale di Vercelli, decreto 28 marzo 2018

Il quadro normativo

L’art. 358 c.c. si applica per estensione anche al beneficiario di ADS ex art. 411 u.c., c.c. e dispone che:

“Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare”.

Pertanto la collocazione del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno in una casa di ricovero è lecita anche indipendentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso.

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Il caso specifico

Nel caso in esame un’anziana donna, beneficiaria di amministrazione di sostegno, viveva da sola in condizioni precarie:

Non era in grado di aprire la porta di casa, non si ricordava di possedere un telefono cellulare e non era in grado di farlo funzionare, non si ricordava di assumere le medicine prescrittegli dal medico di base e passava le sue giornate tra il letto e la cucina.

La nuora, che viveva senza titolo nell’abitazione principale, di proprietà dell’anziana signora, si occupava in malo modo di lei, presumibilmente, preparandole veloci pasti e dandole le medicine.

Assumere una badante era impensabile in quanto l’abitazione in cui viveva la donna non era adatta ad ospitare una lavoratrice a norma di legge.

L’anziana, durante una visita da parte dell’amministratore di sostegno si è mostrata incline ad assecondare tutte le  richieste della nuora, manifestando un elevato rischio di essere esposta a truffe da parte di malintenzionati.

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La decisione del Tribunale

Secondo il Tribunale di Vercelli,

“il consenso del beneficiario, tanto alla misura di amministrazione di sostegno, quanto al compimento degli atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile; non si capirebbe altrimenti il senso dell’art. 410 c.c., che tale dissenso disciplina, prevedendo per l’appunto il ricorso al GT; non si comprenderebbe il dictum di Cass. Sez. I, nr. 22602/2017 nella parte in cui afferma che, al ricorrere dei presupposti, e perdurante il rifiuto del beneficiando, “la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato”; non si capirebbe infine, e paradossalmente, lo stesso istituto della ADS, che rimarrebbe di fatto svuotato e privo di significato, se l’ADS dovesse acriticamente seguire ogni volontà della persona beneficiaria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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