… SUL PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO WEB ISTRUZIONI PER FABBRICARE ORDIGNI PERICOLI

Il fornire sulle pagine del proprio sito web istruzioni dettagliate per la preparazione e l’uso di materiali esplosivi ed aggressivi chimici pericolosi, inserendo pagine web e collegamenti denominati “costruisci un fumogeno” e un “bomba facile facile”, contenenti files di testo costituenti le istruzioni per il confezionamento di tali ordigni, intragra reato di pericolo eventualmente permanenti

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 21948 del 2018

L’art- 2-bis della L. n. 895 del 2 ottobre 1967, aggiunto dall’art. 8, D.L. n. 144 del 27 luglio 2005 dispone che:

“Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni”.

Detta ipotesi di reato, in base a quanto evidenziato nella relazione alla legge di conversione del menzionata decreto legge, era stata introdotta allo scopo di calibrare

“la fattispecie e la relativa sanzione con il disposto della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1, 2 e 5, riguardante le armi da guerra, quelle chimiche e batteriologiche e gli altri congegni micidiali”.

In base al combinato disposto dalla L. n. 895 del 1967, art. 2-bis e di quelle di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 1 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, si può notare che la fattispecie in commento è posta a tutela dell’ordine pubblico, a protezione dell’interesse alla prevenzione dei reati e, in maniera particolare, della vita e della incolumità individuale.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un uomo che aveva inserito in un sito web da lui stesso creato, dei file contenenti informazioni per terze parti, per la realizzazione di ordigni ed aggressivi chimici, ed ha puntualizzato che la fattispecie in questione è idonea a realizzare una anticipazione della tutela penale, punendo appunto non già̀ l’uso di dispositivi aventi un alto potenziale offensivo, quanto piuttosto la mera divulgazione delle informazioni necessarie per la loro preparazione, secondo il paradigma tipico dei reati di pericolo.

La consumazione del reato in questione inizia sì nel momento in cui si verifica la prima situazione di pericolo, ma si protrae per l’intera durata dell’offesa, e quindi, fino a quando l’esposizione del bene giuridico tutelato al pericolo abbia eventualmente a protrarsi.

Secondo quanto appena enunciato e dal momento che le istruzioni per la fabbricazione degli ordigni erano state postate sul sito web dal 2005, e che a fine gennaio del 2008 le istruzioni erano ancora visibili all’interno del sito, doveva ritenersi che la lesione del bene giuridico si fosse protratta fino a quel momento, con conseguente slittamento del dies a quo del termine di prescrizione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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