SUL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE


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La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la pronuncia n. 7969 del 2020 è intervenuta per chiarire che, l’insegnante che adotta condotte violente morali e fisiche commette il reato di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p.

L’articolo 571 c.p. dispone che:

“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”.


Nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato l’imputata per il reato di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p., per aver, nella sua qualità di insegnante alla scuola materna, commesso ai danni degli alunni di età compresa tra i tre e i cinque anni violenze morali, cagionando a questi ultimi disagi psico-fisici concernenti in disturbi del sonno, rifiuto della scuola, pianti ed intolleranza ai rimproveri.

Dai fatti di causa era emerso che l’imputata mancava di pazienza nell’interagire con gli alunni e per impartire l’ordine urlava e sgridava i bambini minacciandoli di rinchiuderli in un armadietto.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno rammentato che:

“in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l’intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina il comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi”.

Avv. Tania Busetto

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