SUL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE


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Il diritto di visita del genitore è suscettibile di misura di coercizione?

L’art. 614 bis c.p.c. prevede che

con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il Giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”

Fino ad oggi tale normativa, assieme all’art. 703 ter c.p.c., veniva applicata ai giudizi riguardanti il diritto di famiglia e nello specifico ove si disciplinasse il diritto del minore alla bigenitorialità, sanzionando il comportamento di colui o colei che non ottemperasse agli obblighi imposti in sede di giudizio.

Chiari esempi erano: la pronuncia del Tribunale di Salerno del 22 dicembre 2009 e l’ordinanza della Corte d’Appello di Catania del febbraio 2010.

In entrambe le pronunce, gli Organi Giudicanti volevano porre l’attenzione del genitore al fondamentale comportamento collaborativo nei confronti dell’altro, al fine di tutelare la prole.

Nel caso in cui la madre o il padre non dovesse adempiere a ciò che il Giudice stabiliva, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. in combinato all’art. 703 ter c.p.c., gli veniva erogata una misura di coercizione indiretta atta a ottemperare quanto in precedenza sancito.

Nel caso di specie, le richiamate norme erano state applicate dal Tribunale di Chieti, il quale con provvedimento condannava il padre del figlio minore a versare alla madre di quest’ultimo la somma di euro 100,00 ogni qual volta si rendesse inadempiente rispetto agli incontri padre-figlio già precedentemente fissati.

La Corte d’Appello dell’Aquila, del medesimo avviso, confermava quando detto in primo grado, mantenendo la sanzione già statuita in caso di inadempimento.


Il padre dunque proponeva controricorso presso la Corte di Cassazione deducendo l’errata applicazione della norma richiamata dai Giudici in quanto

“al diritto del minore a ricevere visita corrisponderebbe, per vero, un diritto potestativo del genitore rimesso alla disponibilità di questi e non coercibile, e, in ogni caso, non assoggettabile ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all’art 709-ter c.p.c.”.

Il dubbio sottoposto imponeva l’analisi del comportamento tenuto dal padre, e verificare se egli potesse essere passibile di sanzioni,come già applicate per le condotte già esaminate nella precedente giurisprudenza .

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 6471/2020, richiama i dispositivi n. 11412/2014 e la n. 9764/2019 (pronunciati dalla medesima negli anni precedenti).

Nell’ordinanza si continua a ritenere basilare il bene superiore del minore che dunque deve avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori tale da

garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi”.

I Giudici, contrariamente a quanto detto fin ora, nel dispositivo accolgono le doglianze del padre, in quanto

“il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di condanna ad un facere sia pure infungibile”.

Inoltre la misura coercitiva, formulata in tale contesto, rende il dovere essenziale di cura del minore insignificante e inconsistente nei suoi confronti, “monetizzando” di fatto un profilo primario del rapporto genitore-figlio.

Dott.ssa Sarah Longo

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