SUL PIGNORAMENTO DI UN IMMOBILE LOCATO: A CHI VANNO PAGATI I CANONI?

Dopo il pignoramento di un immobile dato in locazione, il locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode

Corte di Cassazione civile, Sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7748

I fatti di causa

Una società proponeva opposizione avverso il decreto con cui il giudice delegato di un fallimento dichiarava esecutivo lo stato passivo senza ammettere il credito, relativo ai canoni di locazione maturati nel periodo 2001 – 2009, da essa vantato in via privilegiata.

Si costituiva la curatela contestando la fondatezza del ricorso e assumendo che l’importo corrispondente ai suddetti canoni era stato gia’ versato alla custodia giudiziaria degli immobili di proprieta’ delle società. Infatti questi immobili erano sottoposti ad esecuzione forzata per il recupero di un credito vantato dalla Banca di Roma.

L’opposizione viene rigettata e si giunge in Cassazione.

La decisione della Corte

La ricorrente rileva che il conduttore ha l’obbligo di pagare il corrispettivolocatizio e, nel corso del rapporto, deve comportarsi secondo le regole della correttezza ed invece i canoni di locazione maturati dall’anno 2001 all’anno 2009 non erano stati versati.
Non solo, ma la ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di apprezzare la circostanza decisiva del mancato soddisfacimento del diritto della societa’ locatrice alla percezione dei canoni di locazione ad essa dovuti.
Gli Ermellini rigettano il ricorso sulla base della seguente motivazione:

“le somme corrisposte da (OMISSIS) al custode giudiziario avevano ad oggetto proprio i canoni di locazione, i quali costituivano frutti civili del bene pignorato. Il giudice di prime cure ha quindi escluso che la fallita avesse titolo alla percezione di somme gia’ riscosse legittimamente dalla custodia giudiziaria.”


Cio’ posto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui,

“dopo il pignoramento di un immobile dato in locazione, il locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene”.

Avv. Tania Busetto


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