SULLA PRESENZA DELL’IMPUTATO IN AULA ED IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Un’interessante sentenza della Cassazione sulla comunicazione del legittimo impedimento dell’imputato

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 48892 del 2018

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 48892 del 2018 è intervenuta per dirimere due importanti questioni; la prima riguarda se possa configurare legittimo impedimento a comparire il fatto di dover assistere la figlia malata e se ci si debba sincerare dell’effettiva ricezione della trasmissione del relativo certificato medico.

I fatti d causa

Nel caso di specie, l’imputata aveva proposto ricorso in Cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), lamentando la violazione della legge penale processuale in riferimento all’art.420 ter c.p.p., a causa dell’illegittimo rigetto da parte del Tribunale della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento.

Nello specifico, l’imputata aveva presentato l’istanza di rinvio, corredata da certificato medico, in quanto costretta ad assistere la propria figlia, affetta da una malattia virale, pervenuta a mezzo fax alla Cancelleria in tarda serata del giorno precedente l’udienza; il Tribunale non avendo avuto contezza dell’istanza procedeva.

Alla successiva udienza la difesa aveva chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione dell’istanza di definizione nelle forme del giudizio abbreviato; l’istanza veniva respinta e l’imputata doveva «subire» il
dibattimento.

La decisione della Corte

Secondo gli Ermellini, il ricorso è inammissibile per due distinte ragioni; innanzitutto l’art. 420 ter c.p.p., commi 1 e 3, si riferisce alla assoluta impossibilità a comparire e secondo costante orientamento giurisprudenziale,

“pur riconoscendo che l’impossibilità predetta non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l’imputato, in quanto la garanzia sottesa all’esercizio del diritto di difesa comporta che egli debba essere in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge, non si accontenta, al fine del necessario differimento dell’udienza per impedimento, della mera attestazione di un’infermità, documentata da un certificato medico che si limiti a prescrivere alcuni giorni di riposo e cura; è invece necessaria l’indicazione nella certificazione degli elementi opportuni per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità del carattere assolutamente ostativo dell’impedimento”.

L’impedimento determinato da motivi di salute non riguardava l’imputata ma la figlia, circostanza che non concretizza in nessun modo una forma di impossibilità assoluta a comparire dato che le esigenze di assistenza potevano essere adempiute da un’altra persona.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile nè inammissibile, ma l’utilizzo di tale non regolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi, in sede di impugnazione, dell’omesso esame della richiesta stessa, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente”.

Invece secondo un indirizzo apparentemente meno severo,

“l’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, ma è pur sempre necessario dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente l’esistenza dell’istanza”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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