INDEBITO CONSEGUIMENTO DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA

Indebito conseguimento dell’indennità di malattia? Il lavoratore risponde per il reato di truffa

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 47286 del 2018

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano condannato un lavoratore per il reato di truffa in quanto, quale dipendente di una società, con artifizi e raggiri aveva prodotto al datore di lavoro un certificato medico attestante la malattia e durante detto periodo aveva effettuato un trasporto di terra alla guida di un autocarro di proprietà di altra società, inducendo per tale motivo in errore l’INPS circa l’effettivo ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di malattia, procurandosi un ingiusto profitto.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal lavoratore, rammentando che secondo costante orientamento giurisprudenziale l’indebito conseguimento dell’indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1.

Gli Ermellini, hanno in precedenza già affermato che la particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità atipica, come sancito nella sentenza di Cassazione n. 21014 del 2015, per gli effetti negativi che produce per l’imputato e

“la sua applicazione presuppone, l’accertamento della responsabilità penale ossia l’accertamento dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato”.

Inoltre da ultimo si è affermato che la sopracitata causa di non punibilità ha natura sostanziale, applicandosi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 16 marzo 2015, n. 28, compresi anche quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può anche rilevare d’ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, basandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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