SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Sponsorizzazioni sportive: Commissione Tributaria Regionale, Bologna, sentenza n. 3004 del 2/20/2017

Non serve valutare la congruità dei costi per le spese sotto soglia

La sentenza n. 1281/2017 del CTR Emilia Romagna, sez. XI, sulla scia di un oramai pacifico orientamento della Corte di Cassazione conferma come dall’art. 90, comma 8 della l. n. 289/2001, derivi una presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione rispetto all’attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, che non sia quindi necessaria un’analisi di congruità di tali spese rispetto agli utili, purché non venga superato il limite dell’importo annuo di 400 mila euro.

La norma in oggetto, rappresenta una disciplina di favor per le associazioni sportive dilettantistiche; infatti permette di dedurre totalmente le spese di sponsorizzazione, ex art. 74, comma 2, del TUIR, incoraggiando corresponsioni di denaro da parte degli sponsor, purché queste rientrino nel limite massimo di spesa di 400.000 euro.

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza di due condizioni:

  1. I corrispettivi erogati devono necessariamente essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  2. Deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Il fatto oggetto della pronuncia originava da un accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente, a cui veniva contestato, per difetto di inerenza, l’eccessivo ammontare della spesa pubblicitaria, essendo questa superiore al 20% dell’utile di bilancio.

Contro detto accertamento, il contribuente ricorreva al CTB Bologna, che tuttavia rigettava il ricorso.

Pertanto, il ricorrente impugnava la pronuncia innanzi al CTR dell’Emilia Romagna.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del ricorrente sostenendo che, ai fini dell’applicazione dell’art. 90, comma 8 della l. n. 289/2002, non serve alcuna valutazione di congruità dei costi rispetto al volume d’affari e all’oggetto sociale, ponendo la citata norma una

“presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa fino alla soglia, normativamente prefissata”.

Sulla base di quanto disposto dalla norma in esame, la Giurisprudenza non può che limitarsi a prendere atto del limite di spesa di 400.000 euro ivi contemplato, emancipato da qualsivoglia ulteriore elemento valutativo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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