SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI: NON VI RIENTRANO AUTONOMAMENTE TICKET SANITARI E DENTISTA

Ticket sanitari e dentista non rientrano autonomamente nelle spese straordinarie per i figli

Secondo i giudici di Cassazione, deve essere verificata l’imprevedibilità ed eccezionalità, altrimenti tali spese dovranno essere ricomprese nell’assegno di mantenimento

Le spese sostenute per i ticket sanitari e le cure odontoiatriche dei figli minori, non possono autonomamente qualificarsi come spese straordinarie, ma è il giudice a dover valutare se, per la loro natura, si atteggiano a spese non aventi il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità e, per il loro modesto importo, essere ricomprese nell’assegno di mantenimento.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con l’ordinanza n. 1070/2017.

Il caso di specie:

Il caso origina dalla domanda avanzata dalla madre nei confronti del padre di due figli minori affinché questi le corrispondesse la metà delle spese straordinarie sostenute.

Tuttavia, in Cassazione, l’uomo si duole che siano state considerate spese straordinarie, una serie di esborsi, ossia: la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia, le spese per i ticket relativi alle visite pediatriche, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonché le cure odontoiatriche.

Nello specifico, in riferimento alla retta, l’uomo deduce di non aver prestato il consenso all’iscrizione per l’anno in discussione stante le numerose assenze effettuate dalla bambina, sicché la frequentazione dell’istituto si era tradotta in una specie di collocazione provvisoria dove la minore nel caso in cui la madre fosse stata impegnata.

Invece, per quanto riguarda i ticket sanitari e le cure odontoiatriche, il ricorrente ne contesta l’ascrivibilità a spese straordinarie, essendo esborsi di routine, di modesto importo, in ordine ai quali nemmeno vi sarebbe stata alcuna consultazione con il padre.

Per i giudici della Corte di Cassazione non vi è alcun dubbio in ordine alla retta scolastica. Il padre aveva dato il consenso all’iscrizione della minore alla scuola privata, in tal modo valutandone la convenienza e la conformità all’interesse della minore, revocandolo in base alla sola considerazione che la stessa aveva effettuato molte assenze nel corso dell’anno scolastico.

V. anche

Viene condivisa la decisione del giudice a quo, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all’interesse della minore.

In merito alle spese straordinarie invece, i giudici di Cassazione ricordano che tali sono quelle che

“per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, escludano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dall’assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivalersi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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