SI AL SEQUESTRO DEL CELLULARE PER CHI FOTOGRAFA TERZI A LORO INSAPUTA

Scattare fotografie a soggetti terzi, a loro insaputa integra il reato ex art. 660 c.p.?

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 9446 del 2018

L’articolo in questione, disciplina il reato di molestie o disturbo alle persone e prevede che:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 9446 del 2018 hanno affermato che il reato ex art. 660 c.p. viene integrato ogni qualvolta si ponga in essere un comportamento idoneo ad integrare l’interferenza momentanea nella tranquillità del privato, a prescindere dalla percezione della vittima.

Il caso in questione riguarda un uomo che con il suo telefono cellulare aveva scattato alcune fotografie ad una donna, all’interno di un supermercato, senza che questa se ne rendesse minimamente conto.

Quello che ci si chiede è se il fatto che la vittima non si sia accorta di essere stata fotografata sia o meno idoneo a ipotizzare una lesione alla tranquillità personale; bene giuridico tutelato dalla norma in questione.

Nel rispondere a tale quesito gli Ermellini hanno sottolineato che:

“In materia di molestia o di disturbo alle persone, l’art. 660 c.p., è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l’ordine pubblico. Essendo oggetto di tutela la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, l’interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, sicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate. Si è, pertanto, affermato che, ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune, cosicché nell’ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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