SEPARAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO ASSEGNATO

In caso di separazione come si trasferisce la proprietà dell’automobile assegnata?

Che cosa deve fare il coniuge assegnatario per intestare il veicolo di proprietà dell’altro a suo favore?

Il nostro legislatore ha previsto un istituto con il quale i coniugi pur cessando di vivere sotto lo stesso tetto, mantengono lo status giuridico di coniuge. Tale istituto è la separazione, che può essere consensuale, nel caso in cui i coniugi formulino un accordo formale inerente al loro rapporto economico-patrimoniale e all’affidamento degli eventuali figli; nel caso in cui ciò non avvenga per incolmabili diversità dovrà intervenire il giudice formulando una separazione giudiziale.

Accade più spesso di quanto si pensi che, in seguito ad un procedimento di separazione o di scioglimento del vincolo matrimoniale, il giudice con un provvedimento decida di assegnare alla moglie il veicolo di proprietà esclusiva del marito o viceversa.

In tal caso il soggetto assegnatario del bene dovrà richiedere il passaggio di proprietà in suo favore. Dobbiamo rammentare che la trascrizione degli atti riguardanti i procedimenti di separazione o di scioglimento del matrimonio sono esenti dal pagamento di IPT ed imposta di bollo, come previsto dall’art. 19 della L. n. 74 del 1987.

Quid iuris?

Quale documentazione è necessaria ai fini di espletare correttamente la procedura?

La richiesta deve essere presentata con nota libera, compilata e firmata dal richiedente, allegando la seguente documentazione:

  • Il verbale di omologa della separazione;
  • I documenti riguardanti la proprietà del mezzo che si intende trasferire;
  • La carta di circolazione del veicolo in originale;
  • Il documento d’identità del coniuge al quale verrà trasferita la proprietà del mezzo;
  • I codici fiscali delle parti;
  • Nel caso in cui la richiesta non venga effettuata dal diretto interessato sarà necessaria una delega alla presentazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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