SE IL QUERELANTE NON SI PRESENTA AL DIBATTIMENTO È REMISSIONE TACITA DI QUERELA?

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 19731 del 2019 è intervenuta per dirimere la questione riguardante il caso in cui il querelante non si presenti al dibattimento, tale comportamento deve intendersi come remissione tacita della querela?

Nel caso di specie il Giudice di Pace aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di lesioni personali, tuttavia questo aveva proposto ricorso lamentano l’erronea applicazione dell’art. 152 del c.p. che prevede:

“Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno”.

La persona offesa non si era presentata alle udienze e così il Giudice di Pace aveva disposto che le venisse notificato l’avviso che la sua mancata comparizione doveva intendersi quale tacita remissione di querela.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso, rammentando che, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31668 del 2016 hanno espresso il seguente principio di diritto:

“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

Tuttavia si è precisato che l’abdicazione dalla pregressa istanza punitiva non è un effetto automatico della mancata comparizione della persona offesa, ma deriva dalla combinazione della condotta omissiva tenuta con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito.

Affinché tale prova presuntiva possa dirsi formata, è necessario che nulla induca a dubitare del fatto che la perdurante assenza e l’inerzia serbate dalla parte offesa siano il frutto della libera e consapevole scelta di disinteressarsi del processo da lei sollecitato da non offrire mai la collaborazione richiesta.

Nel caso di specie il querelante, interpellato dall’autorità giudiziaria al fine di esprimere un giudizio aveva dichiarato di non voler rimettere la querela nei confronti dell’imputato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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