RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ


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A chi spetta la pensione di reversibilità? all’ex moglie o alla moglie superstite?

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 5268 del 2020 ha chiarito che la pensione di reversibilità di un comune marito defunto deve essere ripartita tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite, rispettando il criterio della durata del matrimonio.

Nel caso di specie la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado aveva rideterminato la quota della pensione di reversibilità spettante all’ex moglie in seguito al decesso dell’ex marito, in funzione dell’esistenza di una moglie superstite.

Nell’adire la Corte di Cassazione, la ricorrente, coniuge divorziata, lamenta che i giudici di merito avrebbero valorizzato un’ipotetica convivenza prematrimoniale del coniuge defunto con la moglie superstite, senza che fosse stato dimostrato da una valida documentazione.


Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando come la decisione della Corte d’Appello fosse in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza.

Più nel dettaglio, la Corte d’Appello aveva affermato che:

“La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.”

Da quanto appena enunciato si ricava che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite si basa su diversi fattori e non solo sulla base della durata del matrimonio.

Avv. Tania Busetto

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