RIENTRA NEL REATO DI MALTRATTAMENTI COLPIRE UN CANE CON UN CALCIO

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 6728 del 2019 ha chiarito che chiunque colpisca il proprio cane con un calcio è punibile per il reato di maltrattamenti, disciplinato dall’articolo 544 ter del codice penale.

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 6728 del 2019

Ai sensi dell’articolo 544 ter c.p.

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto responsabile ex art. 544 ter c.p. l’imputato, che per crudeltà e senza necessità, aveva colpito con un calcio il cane di proprietà di una coppia, facendolo sbattere contro ad un muro, cagionandogli alcune lesioni nella zona toracica, giudicate guaribili nell’arco di una settimana.

L’imputato nel ricorrere in Cassazione riteneva che la Corte territoriale fosse incorsa in travisamento della prova, laddove aveva fatto leva sulla repentinità e silenziosità dell’azione per giustificare la circostanza che tre persone presenti al momento del fatto non si sarebbero accorti dell’aggressione all’animale, circostanza che sarebbe in contrasto con le condizioni del cane, che a diverse ore di distanza dell’accaduto era ancora dolorante e faceva fatica a deambulare.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto fattuale, dato che le censure sono dirette ad una rivalutazione del compendio probatorio che è già stato valutato in maniera logica dai giudici di merito.

Deve essere rammentato che:

“il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fato posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né tanto meno all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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