SULLA FUNZIONE ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E PEREQUATIVA DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 4523 del 2019

La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso proposto dall’ex marito avverso la sentenza di primo grado che aveva provveduto, tra le altre cose, a liquidare l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, confermando quanto statuito in primo grado, anche nella determinazione del quantum, l’assunto che, in base alle condizioni personali della resistente, vicina alla soglia dei sessant’anni, priva di attività lavorativa e di fonti di reddito alternativa, con remote possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, nonché del pacifico orientamento giurisprudenziale

“non può dubitarsi del diritto in capo all’ex moglie a godere dell’assegno divorzile posto che è processualmente certo che la stessa non gode di alcun reddito e ancor meno gode di un reddito adeguato al tenore di vita tenuto durante il matrimonio”.

L’argomento in questione è stato oggetto di rimodulazione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, e secondo il ricorrente i giudici di merito nell’adottare la decisione impugnata avevano richiamato un principio oramai smentito dal recente orientamento della Cassazione, espresso con la sentenza n. 11504 del 2017, che innovando il pregresso orientamento di legittimità in materia, all’esito di un percorso argomentativo che mette al centro il principio dell’autoresponsabilità dei coniugi sullo sfondo di una concezione del matrimonio in linea con i tempi e con il sentire della collettività sociale ha abbandonato il parametro del pregresso tenore di vita goduto dai coniugi in costanza del matrimonio per adottare quale nuovo parametro per valutare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge  richiedente l’assegno di divorzio quello impostato sul

“raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente”.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato che il fatto che l’indirizzo interpretativo richiamato sia superato non meriti rilievo in quanto gli esiti a cui è pervenuto il decidente del grado appaiono coerenti con il più recente pensiero della Corte di Cassazione.

Infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, sesto comma l. n. 898 del primo dicembre 1970, nel testo risultante dalla novellazione operatane dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

In tale contesto si è fatta strada la convinzione, che:

“la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.

Pertanto si è affermato che:

“Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Il diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento ha natura composita dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli essere desunta dalla valutazione degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, sesto comma, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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