QUANDO È POSSIBILE RICONOSCERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE ALL’EX

“Si” al risarcimento del danno non patrimoniale all’ex coniuge solo se vi era ancora un forte legame affettivo

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 1182 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha affermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge separato, in considerazione del precedente rapporto di coniugio, dell’esistenza di figli e della non definitività dello status connesso alla separazione a condizione che si dimostri l’esistenza di un legame affettivo tra i due.

Nel caso di specie, l’ex moglie della vittima, in qualità di parte civile, aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello con la quale era stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti dei due imputati, in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale; tuttavia era stata respinta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

La ricorrente ritiene che i giudici di secondo grado abbiano erroneamente ritenuti non provata la ripresa della vita coniugale e pertanto la sussistenza del danno non patrimoniale, correlato al dolore e alla sofferenza morale per la morte dell’ex marito, ma diverso tempo prima la ricorrente aveva trasferito la residenza insieme al marito e alcuni testimoni avevano riferito circa la ripresa della vita coniugale.

In seguito la vittima aveva trasferito altrove la propria residenza ma solamente per motivi lavorativi, inoltre i due coniugi si conoscevano da oltre 27 anni ed avevano una figlia assieme, pertanto non poteva di certo dubitarsi della sussistenza tra loro di un vincolo affettivo, da cui era derivata una sofferenza morale per la ricorrente.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso della parte civile, in quanto nel caso di specie non si evince in modo chiaro sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’assetto relativo all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“il danno morale è da ravvisarsi nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato e nel dolore generato dall’illecito. Il risarcimento del danno morale può essere dunque accordato anche al coniuge separato, per la morte dell’altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconciliazione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione e ad ogni altra utile circostanza idonea a chiarire se e in quale misura l’evento luttuoso, dovuto all’altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara. Il risarcimento del danno non patrimoniale può, dunque, essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, in considerazione della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della sussistenza di figli, come nel caso in esame, della non definitività dello status connesso alla separazione legale e della possibile ripresa della comunione familiare, a condizione però che si dimostri che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso tra i coniugi”.

Dott.ssa Benedetta Cacace 


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