REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E ASSEGNO DIVORZILE

NON VI E’ AUMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZIALE IN CASO DI PERDITA DELLA CASA CONIUGALE

La revoca dell’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile non giustifica l’automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’ “habitat” domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.

Si tratta di una massima enunciata nella recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. I, del 06/04/2023, n.9500.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, il Tribunale di merito, nel procedimento per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva ridotto l’assegno divorzile a carico del marito.

La donna quindi decideva di ricorrere in appello chiedendo invece una maggiorazione dell’importo dell’assegno divorzile rispetto alla somma accordata in sede di separazione e la Corte territoriale accoglieva parzialmente le sue pretese, aumentando l’importo ma non tanto quanto richiesto.

Così la donna decideva di ricorrere in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, poiché la sentenza gravata avrebbe erroneamente determinato la misura dell’assegno divorzile, trascurando di considerare la perdita del diritto alla assegnazione della casa coniugale, atteso che la figlia seco convivente, era diventata economicamente autosufficiente.

Per la donna, considerato che la casa coniugale è un vantaggio economicamente valutabile, perendo il diritto all’assegnazione, il coniuge dovrebbe aver diritto ad un ricalcolo dell’importo mensile che gli spetta.

Per la Corte però il ragionamento era privo di pregio giacché l’assegnazione della casa coniugale attiene i figli e viene riconosciuta al genitore presso cui questi sono prevalentemente collocati, per garantire loro una continuità dell’”habitat” domestico.

Il ricorso veniva quindi rigettato.

Scarica la sentenza

Cassazione civile sez. I – 06.04.2023, n. 9500