IN CASO DI TOTALE DISINTERESSE DEL GENITORE NEI CONFRONTI DEI FIGLI

AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE SE IL PADRE SI DISINTERESSA

Il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell’affidamento condiviso

Si tratta di una massima enunciata nella recente pronuncia del Tribunale di Trapani, sez. civ., del 4 gennaio 2023, confermativa dell’orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, nell’accogliere la domanda di pronuncia di separazione dei coniugi, il Tribunale statuiva anche in merito all’affidamento dei figli minori della coppia.

Nello specifico il padre, anche in costanza di matrimonio, aveva manifestato un grave disinteresse per la prole, addirittura nemmeno dichiarandone la nascita (Infatti le bambine portavano solo il cognome della madre).

Si giustificava quindi l’affidamento esclusivo rafforzato alla madre.

Per la Magistratura, seppur fosse vero che per discostarsi dalla regola dell’affidamento condiviso, fosse necessario il ricorrere di determinati presupposti, risultava altrettanto pacifico che l’affidamento super esclusivo fosse più che giustificato dall’atteggiamento del padre, giacché

l’affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all’ordinaria amministrazione, impone l’assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all’educazione della prole” e, nel caso in esame, l’uomo non solo nemmeno si era premurato di riconoscere le figlie (certamente sue giacché non era stata sollevata nessuna causa di disconoscimento di paternità) ma nemmeno aveva adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore.

Il Tribunale di Trapani richiamava anche una pronuncia della Corte di Cassazione per cui

integrano comportamenti altamente sintomatici dell’inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all’interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).

L’uomo aveva anche cessato di dare notizie di sé e non aiutava la moglie a mantenere i figli, nemmeno presentandosi all’udienza presidenziale.

In conclusione, in caso di disinteresse del genitore, veniva anche in questo caso confermato che si giustifica l’affido esclusivo della prole all’altro genitore cui competeranno decisioni di maggiore interesse sulla crescita dei figli.

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Trib. Trapani, sez. civ., sent., 4 gennaio 2023