RESIDENZA ESTERA FITTIZIA

La Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 1685 del giorno 11/04/2017 ha statuito che, la residenza estera è fittizia nel caso in cui il centro degli affari e degli interessi è in Italia

Per individuare il domicilio fiscale si deve tener conto dell’effettivo centro degli affari e degli interessi, non solamente economici, ma anche morali e familiari, deducibile dalla reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale.

Con la sentenza n. 1685 del 11 aprile 2017, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la quale insisteva nel considerare l’effettivo domicilio fiscale di due sorelle contribuente e domandava di riformare la sentenza emessa dalla CTP di Milano.

L’Amministrazione finanziaria, aveva basato i propri accertamenti su alcuni elementi incontestabili, che avevano fatto emergere l’esistenza di numerosi indizi convergenti a favore della permanenza delle due sorelle all’interno del territorio italiano, per gran parte dell’anno in tutti i periodi in cui facevano riferimento gli accertamenti in questione.

La CTR per la Lombardia, ha ribaltato la sentenza di primo grado e, ha sostenuto che, gli elementi individuati dalla ricorrente costituiscono indizi significanti sulla permanenza in Italia delle contribuenti per più di 183 giorni all’anno.

La permanenza in Italia delle due signore deve, infatti essere determinata non solamente dall’esistenza di legami affettivi nel territorio, ma anche da ulteriori interessi di natura morale, economica e sociale.

Per tale motivo, la CTR Lombardia ha ritenuto che la presenza delle due donne nel territorio Italiano non fosse saltuaria ma, che fosse tale da superare il limite massimo di 183 giorni all’anno.

Pertanto, anche alla luce del comma 2bis dell’articolo 2, del TUIR, che considera altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati all’anagrafe e trasferiti in Stati o territori differenti da quelli indicati con decreto del Ministro dell’economica e delle finanza, la CTR ha sottolineato che per le due sorelle, cittadine italiane cancellate dalle anagrafi e trasferite in Stato avente un regime fiscale agevolato, l’individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull’effettivo centro dei loro affari e interessi, non soltanto economici ma anche familiari e morali.

I giudici lombardi, ritengono fittizia la residenza estera delle due donne, e chiariscono come l’individuazione del domicilio in Italia si basa sulla reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale e nello specifico, sulla residenza intesa quale abituale dimora ex art. 43, secondo comma c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace