E’ REATO SOTTRARRE DEI DOCUMENTI BANCARI AL MARITO PER UTILIZZARLO CONTRO DI LUI

Secondo la Corte di Cassazione non vi è giusta causa per rivelare la corrispondenza del marito intercorsa con la banca nel giudizio di separazione

Con la sentenza n. 952 del 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, nel comportamento della moglie, che inseguito all’intercettamento della corrispondenza bancaria indirizzata al marito, la abbia prodotta in giudizio contro di lui.

Il caso di specie:

Il caso alla base della pronuncia in esame riguardava il comportamento di una donna, che, dopo aver aperto una lettera indirizzata dalla banca al merito e, avendo appreso che la medesima conteneva importanti informazioni sulla situazione patrimoniale del marito, la aveva prodotta nel giudizio di separazione.

Secondo i giudici di Cassazione, sebbene possa ritenersi ipotizzabile che al momento dell’apertura della corrispondenza la moglie avesse qualche dubbio sul contenuto della lettera e potesse voler solamente verificare che gli investimenti descritti nella missiva riguardassero denaro in tutto o in parte proprio, tale circostanza non esclude comunque la presenza del dolo di reato per la condotta di divulgazione di un contenuto oramai conosciuto e inerente a conti intestati solamente al marito.

Quando la corrispondenza è stata divulgata, non poteva più sussistere alcun dubbio circa l’effettiva intestazione dei conti che la stessa aveva come oggetto ed era impensabile escludere che la donna avesse la consapevolezza di rendere noto a terzi il contenuto di una corrispondenza sottratta in busta chiusa e indirizzata solamente al marito.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in esame non è possibile ravvisare la speciale causa di non punibilità contenuta nell’articolo 616 del codice penale, ossia la giusta causa della rivelazione.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza può essere integrato anche da chi sottrae la corrispondenza bancaria al marito per produrla nel giudizio di separazione, posto che la giusta causa presuppone che la produzione della documentazione bancaria sia l’unico mezzo per contestare le richieste dell’altro coniuge mentre questa evenienza non ricorre quando può essere usato la strumento di cui all’art. 210 c.p.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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