E’ IL GIUDICE ORDINARIO CHE DEVE DECIDERE SULLA MOBILITA’ STRAORDINARIA DELLA LAVORATRICE APPARTENERE ALLE CATEGORIE PROTETTE

I giudici di Cassazione sono intervenuti sul riparto di giurisdizione in materia di assunzioni pubbliche dei lavoratori appartenenti alle categorie protette

Il giudice ordinario deve pronunciarsi in merito all’accertamento del diritto soggettivo di una lavoratrice appartenente alle categorie protette, di fruire della mobilità straordinaria già disposta in suo favore.

L’ordinanza n. 1417 del 2018 delle Sezioni Unite, dopo un lungo e complesso iter logico giuridico, individua nell’approvazione della graduatoria, il momento in cui finisce la competenza del giudice amministrativo ed inizia quella del giudice ordinario. Infatti, da tale momento nel patrimonio dell’interessato si consolida una situazione giuridica identificabile con un diritto soggettivo, su cui ha giurisdizione il giudice ordinario.

Il caso di specie:

La vicenda origina con un ricorso per regolamento di giurisdizione in riferimento ad un giudizio pendente al Tribunale di Biella, avanzato da una lavoratrice appartenente alle categorie protette, contro il Ministero della Giustizia, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, domanda che venga affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La dipendente, assunta a tempo indeterminato, come appartenente alle categorie protette, successivamente alla laurea, aveva partecipato alla procedura di mobilità straordinaria bandita dal Ministero della Giustizia per vari profili professionali, collocandosi nelle graduatorie generali, senza usufruire di alcun beneficio previsto per le categorie protette, ma solamente in base ai propri titoli di studio e di carriera.

Il Ministero, una volta conclusa la procedura selettiva, aveva trasferito la lavoratrice presso il Tribunale di Pavia, nel profilo di cancelliere-area II, poi però, prima della presa di possesso, comunica alla Provincia di Biella l’intenzione di revocare il trasferimento nei ruoli ministeriali e di destinare la donna all’ufficio della Provincia di Biella, in quanto assunta ex l. n. 68/1999 e pertanto priva del titolo per partecipare alla procedura.

L’articolo 2 del banco prevedeva infatti in maniera espressa che erano esclusi dalla partecipazione alla procedura di mobilità

“tutti i dipendenti assunti in base all’art. 3 e 18 della l. n. 68/1999”.

La donna, venuta a conoscenza di ciò, si era rivolta al Tribunale del lavoro per accertare il proprio diritto a usufruire del completamento della disposta mobilità, previa disapplicazione della clausola di esclusione del bando e del provvedimento di revoca.

Il Tribunale adito aveva rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, dimostrato dalla presenza della citata clausola del bando, da contestare innanzi al giudice amministrativo.

La donna propose ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, domandando che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e affermando la contrarietà della clausola del bando con la legislazione sull’assunzione delle categorie protette e il suo carattere discriminatorio.

Secondo il collegio, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, per costante indirizzo delle Sezioni Unite,

“in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 63 riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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