RAPPORTO DI LOCAZIONE ED I DANNI CAUSATI DAL CONDUTTORE

Termine della locazione e danni causati dal conduttore

Corte di Cassazione Civile, sez. III, ordinanza n. 6387 del 15 marzo 2018

L’articolo 1590 c.c. dispone che:

“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.

In mancanza di descrizione, di presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.

Il conduttore, una volta terminato il rapporto di locazione, in base all’articolo sopracitato deve risarcire i danni causati all’immobile, e deve renderlo nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento risultante dall’utilizzo della cosa.

Ciò è quanto affermato dagli Ermellini, con la sent. n. 6387/18 del 15 marzo 2018.

Nel caso in esame, il locatario aveva convenuto in giudizio la società conduttrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni da questa causati all’immobile.

V. anche

In un primo momento il Tribunale aveva accolto la domanda del locatario, tuttavia, la Corte di merito aveva ribaltato tale decisione, negando il risarcimento.

Per tale motivo il locatario aveva deciso di ricorrere in Cassazione.

Gli Ermellini hanno sottolineato che è onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, e cioè che il deterioramento dell’immobile si sia verificato per uso conforme al contratto di locazione, o per una causa a lui non imputabile.

La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, che potrebbero costituire la sola fonte di convincimento del giudice, essendo una prova completa.

Nel caso in cui la presunzione venga ammessa, in mancanza di prova contraria, il giudice dovrà ritenere provato il fatto previsto, senza poter effettuare una valutazione ex art. 116 c.p.c.

Nel dedurre un fatto ignoto da uno noto, il giudice di merito ha come limite solamente il principio della probabilità.

Nel caso in oggetto, secondo gli Ermellini, la Corte di merito ha disatteso i principi appena enunciati, giungendo a conclusioni apodittiche, ed erronee.

Nello specifico, i giudici hanno dichiarato di voler prescindere da ogni considerazione relativa allo stato dell’immobile, ossia se esso fosse in una condizione peggiore di quella dovuta all’uso ultra quarantennale dell’immobile per un’attività commerciale.

Non è stato svolto detto accertamento che rappresenta il fondamentale presupposto della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti. Secondo gli Ermellini il danno da lucro cessante era stato dimostrato con delle presunzioni, ignorate dai giudici di secondo grado.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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