QUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA?


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Il quesito posto all’attenzione della Corte di Cassazione è il seguente: ai fini della dimostrazione dell’avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta, ex art. 149 c.p.c., nel caso in cui non venga prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto, può costituire valido succedaneo l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito?
Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 26287 del 2019

La Cassazione, con diverse pronunce ha già ripetutamente affermato che

“la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione”.

In un caso simile, non vi è alcun dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l’atto giudiziario, avendolo ritirato presso l’ufficio postale.

Pertanto, il ritiro del plico presso l’ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso immesso in cassetta in occasione dell’accesso dell’agente posta o il ricevimento della CAD, poiché solamente con il possesso di uno di tali elementi il destinatario può recarsi presso l’ufficio postale a ritirare la raccomandata.

Detto ciò, il ritiro del plico presso l’ufficio postale non solo sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce “prova indiretta” dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.

La ragione decisiva per la quale si ritiene che l’avviso di ricevimenti del plico non possa essere sostituito da documenti equipollenti sta nel fatto che

“è soltanto mediante tale avviso che sarebbe possibile accertare la data e il luogo di notificazione dell’atto, nonché l’identità della persona che lo ha ricevuto, ossia tutti gli elementi che consentano di riferire la notificazione al suo effettivo destinatario”.

Nel caso di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere il plico, ovvero di rifiuto di riceverlo o di firmare il registro di consegna, l’articolo 8 della legge n. 890 del 1982 prevede che il plico debba essere depositato presso l’ufficio postale e la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Sulla base di quanto appena esposto si evince che nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, la data di perfezionamento della stessa non dipende dall’avviso di ricevimento della spedizione a mezzo posta, ma dalla data di spedizione della CAD ovvero dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale.


Si deve affermare il seguente principio si diritto:

“Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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