PROFESSIONISTI, PLURALITA’ DI STUDI ED IRAP

Irap e pluralità di studi riconducibili al medesimo professionista

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8189 del 4 aprile 2018

Con la sentenza n. 1587/39/2015, non notificata, la Commissione Tributaria del Lazio, ha accolto l’appello proposto da un uomo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grada della CTP di Latina, che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento per l’Irap non versata nell’anno 2006.

L’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2, comma 1 e 3, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in merito all’attività svolta dal dentista, ritenendo che di per sé lo svolgimento dell’attività di natura intellettuale svolta autonomamente dal professionista non potesse mai trasformarsi in attività autonomamente organizzata ed omettendo di valutare una serie di elementi che invece avrebbero dovuto far propendere per la sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap, quali l’impiego di un lavoratore dipendente e l’entità dei compensi corrisposti a terzi o il valore dei beni strumentali.

V. anche

La sentenza impugnata ritiene che l’esercizio della professione di odontoiatra svolta dal contribuente, di natura intellettuale, sia in sé incompatibile con l’elemento dell’autonoma organizzazione, che rappresenta il presupposto impositivo dell’Irap.

Nel formulare la censura alla decisione impugnata, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che, muovendo da detta erronea premessa in diritto, la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di dare rilievo ad elementi, come la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale con mansioni di segreteria.

“Sennonché, in relazione ai profili evidenziati, il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive»”.

La presenza di personale dipendente, anche se per 312 giorni all’ anno, come nel caso in esame, ma con mansioni esecutive, è irrilevante ai fini Irap.

Viceversa la pluralità di studi riconducibili allo stesso professionista andrebbe certamente assunta come elemento significativo della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione facente capo allo stesso professionista”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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