PROCLAMATA ASTENSIONE ALLE UDIENZE: LEGITTIMA LA COMUNICAZIONE VIA FAX DEL DIFENSORE

Nel caso in cui il difensore abbia aderito all’iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata legittimamente dagli organismi rappresentativi di categoria, la non concessione da parte del giudice del rinvio alla trattazione dell’udienza, in presenza di una dichiarazione trasmessa o comunicata dal difensore nelle modalità previste dall’art. 3 del codice di autoregolamentazione, rappresenta una nullità per omessa assistenza dell’imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3861 del 26 gennaio 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Quando il difensore abbia aderito alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio alla trattazione della udienza, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme dell’art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c.) c.p.p.”

L’art. 3 del codice dell’autoregolamentazione dispone quanto segue:

“1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata-personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

Nel rispetto delle modalità sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altri parti in causa.

il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio”.

Invece, l’articolo 178 del codice di procedura penale dispone che:

“1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.

L’astensione forense, secondo consolidata giurisprudenza deve essere qualificata come esercizio di un diritto avente sicuro fondamento costituzionale e non semplicemente come un legittimo impedimento partecipativo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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