PERIODO DI MALATTIA: SI PUO’ SVOLGERE ANCHE UN’ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA?

Posso essere licenziato se svolgo un’altra attività durante il periodo di malattia?

A questa domanda, occupandosi di un caso specifico, risponde la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 14826 del 2018

Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso con cui era stato richiesto che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli per aver partecipato, come pianista solista, ad un concerto mentre era assente da lavoro per malattia.

Contro tale sentenza il lavoratore proponeva appello, lamentando l’erroneità di quanto disposto dal giudice, che senza alcun parere tecnico aveva ritenuto che la malattia, iniziata come una banale influenza, si era aggravata per lo stress conseguente all’attività concertistica da lui svolta nel periodo di sospensione dalla prestazione, e quindi ritenendo ravvisabile un comportamento colpevole che integrava la giusta causa di licenziamento.

La Corte d’Appello aveva disposto c.t.u. medico legale, al fine di accertare se la partecipazione di Tizio come pianista solista al concerto tenutosi presso il Teatro dell’Opera, avesse determinato l’inidoneità alla prestazione per motivi di salute, o se avesse contribuito a determinarla.

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All’esito la Corte, riformando la sentenza, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando al datore di lavoro la reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro.

Secondo la società datrice di lavoro, nella lettera di contestazione era stato addebitato al lavoratore lo svolgimento di attività lavorativa durante la malattia; la violazione dei doveri di correttezza e buona fede per aver compromesso o aggravato e ritardato la guarigione.

Il motivo è inammissibile in quanto coinvolge l’attività interpretativa di un documento, che implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione ha il potere di controllare solamente sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito.

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La Corte di merito ha verificato che le sporadiche attività di pianista svolte dall’uomo erano assolutamente compatibili con la malattia denunciata e non la avevano aggravata.

La sentenza impugnata aveva sottolineato che lo stato di malattia era stato certificato anche dall’Istituto medico legale dell’Aeronautica dove era stata attestata una inidoneità al volo per 60 giorni per un serio disturbo di ansia reattivo.

Il lavoartore non aveva violato nessun obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, anche considerato che

“non avrebbe potuto riprendere servizio dovendo attendere l’esito della visita di idoneità al volo, negata per una condizione obiettiva risalente alla malattia originaria che certamente non era compatibile con l’attività di pilota”.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società datrice di lavoro e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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