PATENTI SPECIALI ED ASSICURAZIONI

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI civile, con la sentenza n. 6403 del 01/04/2016 ha stabilito che per chi guida una vettura normale con una patente speciale l’assicurazione è comunque valida

La vicenda:

Una compagnia di assicurazioni conveniva in giudizio un suo assicurato, per vederlo condannare, in accoglimento dell’azione di rivalsa, alla rifusione del risarcimento del danno causato da questo a terzi trasportati per la mancata operatività della garanzia assicurativa, visto che il conducente, portatore di una protesi al braccio destro e titolare di una patente speciale, giudava un mezzo senza gli adattamenti obbligatoriamente previsti.

Il Tribunale accoglieva la domanda di rivalsa; invece la Corte d’Appello la rigettava. L’impresa assicuratrice ricorreva in Cassazione.

La decisione della Corte:

I giudici della Corte di Cassazione sostengono che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni causati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad eliminare l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se il conducente, legittimamente abilitato alla guida, non abbia rispettato le prescrizioni e le cautele imposte dal codice della strada.

Per difetto di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente; pertanto, nel caso in cui vi sia un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, imposte dalla legge, non si traduce in una limitazione della validità e dell’efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità alla guida.

Questa sentenza conferma la precedente giurisprudenza di legittimità, che ha risolto allo stesso modo fattispecie analoghe a quella in esame: sent. 25/05/2010, n. 12728 e sent. 25/09/2014, n. 20190.

Non è assimilabile la mutilazione o la minorazione alla guida senza patente, e ciò lo si desume dall’articolo 125, comma 4, del codice della strada, che stabilisce per tale caso una sanzione amministrativa pecuniaria e nemmeno il ritiro della patente. Nel caso vi fosse ancora il dubbio, la clausola predisposta dalla compagnia assicuratrice deve essere interpretata contra stipulatorem, ex art. 1370 cod.civ.

Dott.ssa Benedetta Cacace