PATENTE SOSPESA E LEGITTIMITÀ DELLA GUIDA PER LO STATO DI NECESSITÀ

Quando è legittimo l’uso dell’auto se si ha la patente sospesa?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 3920 del 2019

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 3920 del 2019 ha chiarito che è legittima la multa emessa nei confronti di chiunque guidi un mezzo con la patente sospesa anche se per recarsi in farmacia, non essendo applicabile l’esimente dello stato di necessità.

Nel caso di specie sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano respinto l’opposizione del ricorrente per la violazione del sesto comma dell’articolo 218 del codice della strada, per aver guidato durante il periodo di sospensione della patente ed escluso lo stato di necessità.

Il sesto comma dell’art. 218 del codice della strada dispone che:

“6.Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 a euro 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.

Il verbale con cui veniva elevata la sanzione amministrativa al ricorrente riportava la giustificazione della necessità di recarsi in farmacia al fine di acquistare dei medicinali per la compagnia, reduce da un intervento chirurgico.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondate le doglianze attoree in quanto non si tiene conto dell’oramai consolidata giurisprudenza sullo stato di necessità, inteso quale pericolo imminente alla vita, non considerando che nel caso di specie il ricorrente avrebbe potuto evitare sia il pericolo che la trasgressione, chiamando il servizio medico o un taxi.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce ha precisato che per quanto concerne la coscienza e la volontà della violazione, in tema di illecito amministrativo,

“anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire”.

Con la sentenza n. 364/88 la Corte Costituzionale ha precisato che deve tenersi presente che l’ignoranza

“vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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