SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

Omissione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ed aspetti penali 

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 08297 del 2019

Il padre naturale è tenuto al mantenimento dei figli anche nel caso in cui non sia coniugato con la loro madre? A tale questione ha dato risposta la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 08297 del 2019.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 3 della l. n. 54/2006.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione, ha dedotto violazione dell’art. 2, commi 2 e 4 c.p. e 570 bis c.p., ritenendo che la sua condotta non potesse essere ricompresa nella fattispecie disciplinata dall’art. 570 bis c.p. che fa riferimento alla qualità di coniuge. La questione che viene sottoposta agli Ermellini è se il nuovo quadro normativo escluda o meno dalla tutela penale le vicende riconducibili a coppie conviventi more uxorio ed ai loro figli.

L’articolo 570 bis del codice penale, nel disciplinare la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio dispone che:

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Gli Ermellini hanno ricordato che come già disposto con la sentenza n. 55744 del 2018 e n.56080 del 2018:

“Il delitto previsto dall’art. 570-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio”.

Con l’anzidetto principio di diritto si è voluto dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art. 3 della l. n. 54 del 2008, anche in caso di omesso versamento, da parte di uno dei due genitori naturali, dell’assegno di mantenimento periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati al di fuori del matrimonio.

Ciò alla luce dell’interpretazione sistematica della disciplina riguardante le unioni civili e della responsabilità genitoriale.

Con la sentenza n. 18701 del 2018 è stato osservato dalla Corte di Cassazione che l’esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p. tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile.

Pertanto nel caso di specie il ricorso non merita accoglimento e per i principi anzidetti, il padre del minore anche se non coniugato con la madre ha l’obbligo di mantenere il figlio nato al di fuori del matrimonio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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