CHI PAGA LA TASSA DI REGISTRO DELLE SENTENZE?

Tassa di registro e diritto di regresso

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-3, con l’ordinanza n. 21686 del 19 settembre 2017 ha stabilito che nel caso in cui l’avvocato paghi la tassa di registro ha diritto al regresso

Nel caso in cui l’avvocato paghi di tasca propria l’imposta di registro di una sentenza, ha diritto al regresso nei confronti dell’coobbligato. Ciò è quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, n. 21686 del 19/09/2017.

La vicenda:

Nel caso in oggetto, un avvocato, patrocinatore di una serie di procedimenti nei confronti dell’Enel e di un’altra società, aveva pagato le spese di registrazione delle sentenze, pensando di esservi obbligato, dato che aveva domandato la distrazione in suo favore delle spese di lite in detti procedimenti.

Una volta accortosi dello sbaglio, aveva domandato alla controparte la rifusione di un terzo di quanto pagato, presupponendo che, le spese di registrazione, gravanti in solido su tutte le parti, avrebbero dovuto essere ripartite in maniera eguale tra tutti.

Il Giudice di pace rigettò l’opposizione presentata dall’Enel, mentre il Tribunale di Vibo Valentia, aveva accolto l’appello, ritenendo che il legale non avesse interesse ex art. 100 c.p.c., a che l’imposta di registro fosse pagata dalla controparte, piuttosto che dai suoi assistiti.

La sentenza della Corte d’Appello venne impugnata per cassazione dall’avvocato, secondo il quale, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 100 c.p.c. e l’art. 2036 c.c., dato che, versando l’imposta senza esservi tenuto, aveva pagato un debito altrui, e di conseguenza si delineava un indebito soggettivo. Per tale motivo egli era subentrato ex art. 2036 c.c., per effetto del pagamento, nei diritti del creditore verso l’Enel.

La decisione della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione accolse il ricorso, sostenendo che, in base al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 37, comma 1, sono soggetti all’imposta di registro

“gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili”, e sono obbligate in solido al pagamento le parti in causa, ex art. 1298, secondo comma, c.c.

Nel caso in esame, il ricorrente, avendo pagato senza esservi tenuto, ha liberato le parti del giudizio dalla loro obbligazione nei confronti del fisco, pertanto all’avvocato spetta il diritto di regresso nei confronti dell’Enel.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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