FIGLIO INDEGNO

Posso escludere un figlio dall’eredità?

Casi di indegnità

Il nostro ordinamento non ammette la diseredazione e la quota di eredità dei discendenti, essendo legittimari, è intangibile.

In base all’art. 536 del codice civile, i legittimari sono quelle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, ossa: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Al fine di impedire che il divieto di disporre della legittima venga eluso dal soggetto in vita, il nostro legislatore prevede il rimedio dell’azione di riduzione, disciplinata dall’articolo 553 del codice civile, finalizzata a far dichiarare invalidi gli atti lesivi della suddetta quota di legittima sia che siano essi stati compiuti in vita che a causa di morte.

Il figlio legittimario che si ritiene leso dal testamento ha il diritto alla c.d. riserva, che non può essere tolta nemmeno con un testamento con una clausola di diseredazione. Tale azione, se ha esito positivo, darà diritto alla sola quota di riserva e a niente altro.

I soli i casi in cui si può legittimamente escludere dall’eredità un figlio sono indicati tassativamente dall’articolo 463 c.c., che dispone:

“È escluso dalla successione come indegno:

1.Chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2.Chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

3.Chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale

3.bis Chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima;

4.Chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5.Chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6.Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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