PACE FISCALE E SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE SOTTO I MILLE EURO


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Pace fiscale: la Cassazione conferma che lo stralcio delle cartelle sotto i mille euro opera ipso iure

Con l’ordinanza n. 15471 del 07 giugno 2019, la Sezione V Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al c.d. “saldo e stralcio” dei singoli carichi affidati all’agente della riscossione entro i mille euro.

In particolare, in applicazione, in plurime cause, al disposto dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, ha affermato l’operatività ipso iure dello stralcio, senza necessità del consequenziale provvedimento di sgravio da parte dell’agente della riscossione, con conseguente nullità iure superveniente delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione del processo.

La Suprema Corte si è pronunciata su ricorso proposto da un Consorzio di Bonifica avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, aveva accolto il ricorso di un contribuente relativamente ad una cartella di pagamento relativa ai contributi consortili per gli anni 2008 e 2009.

Secondo la Corte, si applica in tale caso l’art. 4, comma 1, prima parte, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che dispone:

«I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati».

Dall’annullamento sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo eli recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo i, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Pertanto, rilevato dai giudici che i debiti litigiosi, computati secondo il criterio prescritto, distintamente, in relazione ai “singoli carichi” per ciascuna annualità del contributo consortile, non eccedono il limite di valore fissato dalla norma e che i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione e, infine, che non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure.

Di fatto, la legge ha sancito l’automaticità dell’annullamento, indipendentemente da un provvedimento di sgravio/annullamento da parte dell’agente della riscossione.

Per la Corte

si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione” «per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili» nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.

Concludendo, l’annullamento dei carichi tributari comporta la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

Avv. Silvia Zazzarini

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