ONLUS ED ESIBIZIONE DELLE FATTURE

Una Onlus ha l’obbligo di esibizione delle fatture?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 38596 del 2018

In base all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, riguardante l’occultamento o la distruzione di documenti contabili:

“ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria   la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Nel caso in oggetto, l’imputato risponde del reato ex artt. 81 cpv, c.p. e 10 d.lgs. n. 74/2000 in quanto quale legale rappresentante di una Onlus, esercente attività commerciale per la fornitura di servizi pubblicitari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva occultato e distrutto alcune fatture che invece dovevano essere obbligatoriamente conservate.

Non vengono considerate attività commerciali le prestazioni di servizi poste in essere dagli enti non commerciali ex art. 73, primo comma lett. c) d.p.r. n. 917 del 1986 che non rientrano nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.

Inoltre, in base all’art. 148, terzo comma del T.U.I.R. non sono considerate commerciali le attività svolte dalle associazioni in esso indicate, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soggetti iscritti, associati o partecipanti ad altre associazioni che svolgono la stessa attività.

Detto ciò si deve precisare che in nessun caso le prestazioni riguardanti la pubblicità commerciale possono essere ritenute non commerciali, anche nel caso in cui vengano erogate in favore dei soggetti indicati dal sopra citato terzo comma.

Pertanto le prestazioni aventi ad oggetto pubblicità commerciale costituiscono prestazioni di servizi ex art. 2195, comma 1 n. 1 c.c., e quindi hanno natura commerciali a fini fiscali.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale:

“Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”.

La fattura, essendo obbligatoria la sua conservazione ai fini fiscali, rientra nella definizione di documento penalmente rilevante ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER