OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

La Corte di Cassazione penale, sez. II, con la sentenza n. 46588 dell’11/10/2017 è chiamata a rispondere al seguente quesito: la testimonianza resa è comunque utilizzabile?

In base al primo comma dell’art. 200 del c.p.p.:

“1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. […]”.

Nel caso in cui il professionista abbia reso una testimonianza senza avvalersi del segreto professionale, le sue dichiarazioni sono utilizzabili processualmente?

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha preso una posizione sulla controversa utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal professionista in violazione del segreto professionale.

Nel caso in oggetto, la ricorrente insisteva affinché l’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal Tribunale di Palermo venisse cassata, dato che era stata ritenuta viziata per essere stata emessa in considerazione delle dichiarazioni rese dal commercialista in violazione del segreto professionale.

La ricorrente sosteneva che le dichiarazioni fossero inammissibili ex art. 200 c.p.p.

Se il giudice ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da questi soggetti per esimersi dal deporre sia infondata, provvede ai dovuti accertamenti.

Nel caso in cui risulti infondata, ordina che il testimone deponga.

I giudici di Cassazione hanno ricordato che, a norma dell’art. 5 del D.lgs. 139/2005:

“Gli iscritto nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 cod. pen. E l’articolo 249 del c.p.c., salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti”.

“Tale obbligo, previsto dall’art. 199, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione ai prossimi congiunti dell’imputato, non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell’art. 200 cod. proc. pen., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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