E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO VIA EMAIL?

La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini del licenziamento, il requisito della forma scritta è assolto con qualsiasi modalità che comporti la trasmissione del documento al lavoratore nella sua materialità

Deve essere ritenuto perfettamente valido il licenziamento comminato con una missiva inviata via e-mail; ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 29753 del 2017.

La posta elettronica è idonea ad integrare il requisito della comunicazione per iscritto previsto per il recesso datoriale del rapporto di lavoro.

L’importante è che vi sia la certezza che l’e-mail sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore, certezza che è innegabile come nel caso di specie.

V. anche

Si rammenta che il riferimento normativo che impone la necessaria forma scritta del licenziamento è rappresentato dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966, in forza del quale il datore di lavoro è obbligato a comunicare il licenziamento al lavoratore per iscritto, specificando anche i motivi che lo hanno determinato, pena l’inefficacia del recesso.

L’articolo 2 della legge n. 604 del 1966 dispone che:

“Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”.

Proprio in riferimento a tale normativa, la Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto ha sancito testualmente che:

“Il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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