NOTIFICHE: NON ESISTE LA CATEGORIA DELL’INESISTENZA MA SOLO DELLA NULLITA’

In tema di notifiche, la Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 5663 del 2018, pubblicata lo scorso 9 marzo, ha ricordato che il codice non prevede la categoria dell’inesistenza ma solo quella della nullità.

In particolare, nel caso di specie la Suprema Corte ha analizzato il caso dell’errore contenuto nell’indirizzo di notifica ed ha stabilito che lo stesso non comporta l’inesistenza della notifica stessa ma la sola nullità che, di conseguenza, può essere sanata.

Si tratta di una considerazione di non poco conto sul piano degli effetti.

Invero, l’art. 291 c.p.c. prevede che se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla.

Il caso

Nel 2002, una s.r.l. ha convenuto in giudizio una compagnia assicurativa al fine di accertare l’inadempimento agli obblighi derivanti da una polizza fideiussoria e ottenere la condanna al pagamento di una somma nei propri confronti.

L’attrice ha affidato l’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica il 24 maggio 2007, entro il termine annuale per impugnare integrato dal periodo di sospensione feriale, indicando correttamente il nominativo dell’avvocato della controparte presso il quale eseguire la notifica, la città, Roma, la via ove si trovava lo studio, via Condotti in Roma, ma invertendo per un mero errore materiale le due cifre di cui constava il numero civico.

V. anche

Recatosi sul posto, l’ufficiale giudiziario non ha rinvenuto alcuno studio legale al numero indicato di via Condotti e, senza assumere alcuna informazione, ha dichiarato il tentativo di notifica concluso con esito negativo.

Avvedutosi dell’errore in cui era incorso visionando la relata negativa, il ricorrente ha ovviato immediatamente offrendo l’indirizzo esatto all’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notifica in data 1.6.2007, oltre lo scadere del termine annuale per impugnare fissato dall’art. 327 c.p.c..

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 aprile 2006, ha respinto la domanda.

L’attrice ha proposto appello che, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicurativa, è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivamente notificato all’appellata, oltre il termine annuale.

Mentre il primo tentativo è stato effettuato presso l’avvocato costituito, ma errando l’indicazione del numero civico, la notifica è stata rinnovata a termine ormai scaduto.

La corte d’appello ha ritenuto la notifica non andata a buon fine per errore imputabile allo stesso mittente, e, quindi, inesistente e non nulla, con la conseguenza che l’appellante non avrebbe potuto essere rimesso in termini.

Essendo il notificante incorso in un errore, per quanto banale, nella individuazione del luogo dove la notificazione dovesse essere effettuata, senza che tale erronea indicazione trovasse alcuna giustificazione negli atti di causa, al fine di ritenerla incolpevole, la Corte ha ritenuto che la pur celere riattivazione del procedimento di notificazione non avesse conseguito il risultato di agganciare la seconda notificazione alla prima, così da rendere unico il procedimento di notificazione.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3207/2014 del 15 maggio 2014 ha, pertanto, ritenuto il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

Il motivo di ricorso

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso deducendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 156 e 157 c.p.c. o , in ogni caso, la violazione e\o la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c..

V. anche

Secondo il ricorrente, l’appello è stato dichiarato inammissibile in virtù di una non corretta applicazione, da parte della corte di merito, dell’art. 160 c.p.c. e dell’art. 153 c.p.c., che fissa il principio generale della rimessione in termini per le decadenze dovute a causa non imputabile al soggetto che la richiede. Pertanto, il primo tentativo di notifica, tempestivamente eseguito, avrebbe dovuto essere considerato nullo e non inesistente, con conseguente sanatoria con effetti ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito del secondo tentativo, ex art. 156 c.p.c. o, quanto meno, in applicazione del generale principio di rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c..

La Corte d’appello invece ha ritenuto che il primo tentativo infruttuoso costituisse una mancata notifica, e pertanto che si trattasse di una notifica inesistente, o non notifica, e non di una notifica nulla, e che pertanto l’appellante non potesse fruire dell’utile riavvio del procedimento.

Le ragioni della decisione

I Giudici della Terza Sezione dissentono dalla decisione della Corte territoriale, che ritiene debba considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla, la notifica dell’impugnazione eseguita presso l’avvocato domiciliatario, in una città e ad un indirizzo indicati, salvo l’errata indicazione, per errore materiale del notificante, del numero civico.

In particolare, i Giudici rilevano come la Cassazione abbia già avuto modo di affermare, in tema di notifiche che

l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore costituito destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo della notificazione della impugnazione, e, conseguentemente, il superamento del termine perentorio per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l’inammissibilità dell’impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile” (Cass. n. 14337 del 2014).

In altra ipotesi, invece, la Corte ha ritenuto sanata, perché prontamente rinnovata, la notifica in cui un primo tentativo non era andato a buon fine per errore del notificante caduto sulla indicazione del cognome del destinatario, affermando il principio di diritto secondo il quale

la notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l’esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest’ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto” (Cass. n. 19599 del 2016).

Il richiamo alle Sezioni Unite

Più recentemente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno ricordato che, in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla in realtà la categoria della inesistenza, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, il che induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.

La Corte ha, dunque, affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. Ed ha ricostruito, quindi, la nozione di inesistenza non come un vizio dell’atto più grave della nullità, ma ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l’atto e il non atto.

Ancora, rileva la Terza Sezione che

le Sezioni Unite hanno richiamato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l’interprete deve costantemente ispirarsi, evidenziando che le forme degli atti sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa”.

Con tale sentenza, hanno altresì richiamato la lettura da privilegiare del principio del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ed espresso il principio di diritto secondo il quale

l’inesistenza della notificazione (nel caso sottoposto all’attenzione della Corte si trattava della notificazione di un ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Infine, la Corte ha puntualizzato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

La decisione della Corte

Riportandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la Terza Sezione osserva che

il luogo in cui la notificazione viene eseguita esce dalle ipotesi di inesistenza alle quali tante volte è stato ricondotto, per collocarsi all’interno della nullità della notifica, a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato, e che esso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè. essa debba considerarsi, ex lege, eseguita)”.

In tal modo, laddove il procedimento notificatorio sia iniziato nei termini e, al primo tentativo di notifica, conclusosi con la irreperibilità del destinatario, ne sia seguito, in un tempo ragionevole e comunque non superiore a quanto indicato da Cass. n. 14594 del 2016 un secondo andato a buon fine, ma conclusosi dopo la scadenza del termine per impugnare, il procedimento notificatorio debba essere considerato nella sua interezza e la nullità conseguente all’esito negativo del primo tentativo possa ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, per la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata su iniziativa della parte stessa.

Rileva la Corte che

l’orientamento tracciato dalla Sezioni Unite, nel cui solco questa sentenza si inserisce, giova a consentire di superare, grazie all’applicazione del principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, l’impossibilità di giungere ad una celebrazione del processo nel merito in ipotesi in cui sussista un banale errore materiale del mittente, riconoscibile e facilmente superabile mediante la normale collaborazione esigibile dall’ufficiale giudiziario nella esecuzione della notifica, che fa parte dei compiti stessi dell’ufficiale giudiziario. Deve ritenersi infatti che l’attività dell’ufficiale giudiziario di ricerca del destinatario non si esaurisca nell’effettuare il sopralluogo all’indirizzo indicato dal mittente ed a cercare sul posto il nominativo da questi indicato, ma, ove non si reperisca in tal modo il destinatario deve articolarsi anche nella necessaria attività di acquisizione sul posto di informazioni che, senza impegnare l’ufficiale giudiziario in una ricerca del destinatario o in una attività sostitutiva della diligenza della parte, gli possano consentire di conseguire l’esito positivo del procedimento notificatorio”.

Infine, va ricordato che, recentemente la Cass. n. 8638 del 2017, in tema di notifica ex art. 143 c.p.c., ha stabilito che

“l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio”.

In tale ipotesi, in particolare, la Corte aveva cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito.

Avv. Silvia Zazzarini


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER