NULLA LA NOTIFICA SE ESEGUITA IN CANCELLERIA E NON ALLA PEC

La notifica è nulla se eseguita presso la cancelleria anziché alla Pec del destinatario: sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI-3 ordinanza n. 30139 del 14 dicembre 2017

La notifica in proprio via PEC, come disciplinata dalla L. n. 53/94 è divenuta obbligatoria in alcuni casi, e se effettuata diversamente deve ritenersi nulla; ciò in seguito all’entrata in vigore del c.d. domicilio digitale, ex art. 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 53, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014.

L’articolo 16 sexies dispone che:

“Salvo quanto previsto dall’art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché al registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”.

In virtù dell’entrata in vigore della predetta disposizione, se il destinatario delle notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il procedimento, non è più possibile procedere, ex art. 82 del R.D. 22 gennaio1934, n. 37, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria in quanto tali, il difensore dovrà notificare il proprio atto alla PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi e quindi da INIPEC o dal REGINDE e potrà procedere alla notifica in cancelleria solamente se l’indirizzo di posta non risulti accessibile per cause imputabili al destinatario.

V. anche

Nel caso in esame il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 52 del decreto legge 25 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, in riferimento alla legge n. 183 del 2011, art. 25 e all’art. 141 c.p.c., per aver il Tribunale di Torre Annunziata ritenuto erroneamente valida la notificazione dell’atto di appello, avvenuta ex art. 82 del R.D. 22 giungo 1934 n. 38, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Torre Annunziata, essendo il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum, e non presso l’indirizzo PEC di detto difensore o quello della società, risultanti rispettivamente dall’INIPEC, come imposto dall’art. 52 d.l. 90/14.

La Suprema Corte ritiene fondato il motivo in quanto:

“…l’articolo 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, dalla sua entrata in vigore, nell’ambito della giurisdizione civile, impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INIPEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis ovvero presso il ReGindE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione…”

“La norma in esame non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia non consentirà, pertanto, la notificazione dell’atto in cancelleria, ma pur sempre e necessariamente alla PEC del difensore domiciliatario, ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite PEC presso gli elenchi o registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l’appunto, di mancata notificazione via PEC per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria….”.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ritiene nulla la notifica dell’appello effettuata presso la cancelleria del Giudice di Pace, spiega poi che non può dichiararsi, della medesima, l’inesistenza posto che:

“Quest’ultima sarebbe configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità…”

Dott.ssa Benedetta Cacace


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