SE IL MIO CANE MORDE? CONSEGUENZE CIVILI E PENALI

Bisogna fare attenzione alle conseguenze giuridiche dei morsi del cane

La responsabilità del padrone per omessa adozione di tutte le cautele, può essere sia civile che penale e viene spesso affrontata nelle aule di Tribunale

I proprietari di cani devono fare molta attenzione nel custodire i propri animali, in quanto le aule di Tribunale sono sempre più spesso una sede dove viene disposta la condanna dei cittadini per i morsi cagionati dai propri amici a quattro zampe.

Una delle più recenti sentenze in ordine di tempo che si è occupata della questione è la n. 3873/2018 della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna di un signore, proprietario di diversi cani, che erano usciti dal cancello di casa sua e si erano avventati contro un passante, provocandogli lesioni personali.

Nella sentenza si evince che il proprietario degli animali era titolare di

“una posizione di garanzia, che lo obbligava a controllare e a custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione”.

La pronuncia in commento ha ripreso un principio già precedentemente espresso numerose volte dalla giurisprudenza di legittimità, come ad esempio nella n. 18814/2011 e nella sent. n. 30548/2016.

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In questa seconda occasione, i giudici hanno avuto modo di specificare che

“la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia, quali il cane, di regola mansueto”,

con la conseguenza che chi detiene un animale è sempre tenuto ad adottare tutte le cautele che si rendono opportune a prevenire le sue possibili reazioni.

Le conseguenze della violazione di tale obbligo non sono di poco conto. Infatti il padrone che non riesce a controllare il proprio animale, così permettendo a questo di mordere terze persone, può essere condannato innanzitutto in sede penale per il reato di lesioni colpose, di cui all’art. 590 c.c.

Non è impossibile che la vittima domandi ed ottenga il risarcimento dei danni fisici subiti.

Ad esempio, con la sent. n. 9573/2016, gli Ermellini hanno confermato non solamente la condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 590 c.p. ma anche il risarcimento di 5mila euro per le lesioni cagionate alla vittima disposto dal giudice di merito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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