NON TI PAGANO IL CANONE D’AFFITTO E LI MINACCI DI STACCARE LE UTENZE?

Il proprietario dell’immobile che intima all’inquilino moroso di lasciare l’appartamento con modi bruschi non commette il reato di minaccia

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 563 del 2019

Integra il reato di minaccia il proprietario di casa che dice all’inquilina morosa che se non paga il canone d’affitto e le spese di locazione gli butterà i suoi effetti personali dalla finestra e staccherà le utenze?

L’articolo 612 del codice penale che disciplina il reato di minaccia, punisce:

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatto in uno dei modi indicati nell’articolo 339”.

Il Tribunale, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace aveva assolto l’imputato dal reato di minaccia.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso in Cassazione la persona offesa ritenendo che il reato in questione sarebbe stato pienamente integrato dalla condotta dell’imputato, consistita nel prospettarle in qualità di inquilina, in ritardo con i pagamenti dei canoni d’affitto e delle spese di locazione, di buttare fuori dalla finestra i suoi effetti personali e di staccarle la luce ed il gas.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla donna, in quanto il motivo di ricorso presenta caratteri di manifesta infondatezza.

Infatti la ricostruzione effettuata dal Tribunale è corretta, l’imputato, in qualità di proprietario dell’immobile aveva intimato alla conduttrice morosa di lasciare l’appartamento, e tale condotta difetta del requisito oggettivo del delitto punito ex art. 612 del codice penale.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45502 del 2014:

“Nel reato di minaccia l’elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente”.

Circa l’elemento oggettivo del reato di minaccia previsto dall’articolo 612 c.p., esso consiste nella minaccia di un danno ingiusto ed è un reato a forma libera.

Nel caso in esame il danno minacciato non è ingiusto in quanto rappresenta l’esercizio del diritto del proprietario dell’immobile di intimare lo sfratto per morosità dell’inquilino che lo occupa.

Gli Ermellini hanno chiarito che:

“la prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di un diritto, non implica un danno ingiusto e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 del codice penale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER