REDDITO NON DICHIARATO ACCERTATO PER PRESUNZIONI

In caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi è legittima l’applicazione delle presunzioni , gravando su di lui l’onere di superare gli effetti della presunzione, dimostrando i fatti che hanno impedito la formazione del reddito

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, ordinanza n. 1348 del 2019

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la sentenza n. 1348 del 2019 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi è legittima l’applicazione delle presunzioni e grava su questo l’onere di superare gli effetti della presunzione, dimostrando i fatti che hanno impedito la formazione del reddito.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate era ricorsa in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l’appello avvero la sentenza della Commissione Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso alcuni accertamenti IVA IRPEF e IRAP riguardanti i redditi di lavoro autonomo non dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la Commissione Tributaria Regionale fosse incorsa in error in iudicando nell’affermare che l’accertamento induttivo disposto nei riguardi del contribuente dovesse essere supportato dal “elementi gravi precisi e concordanti”, anche nel caso, come quello in esame, che si caratterizza per accertamenti basati su indagini bancarie e sull’evasione degli obblighi tributari.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui vi sia stata una omessa dichiarazione da parte della contribuente

“la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai dini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti”.

Pertanto nel caso in cui i fatti costitutivi della pretesa tributaria derivino da un “accertamento d’ufficio” del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, possono anche essere inferiti dall’Amministrazione finanziaria secondo semplici presunzioni, privi dei requisiti sopra menzionati; quindi da una parte ne deriva che il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni e dall’altra che a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi e estintivi della pretesa.

Gli Ermellini hanno chiarito che:

“nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche, con facoltà di ricorso a presunzioni cd. supersemplici, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio”

L’articolo 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che:

“Gli uffici delle imposte procedono all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e, in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell’art. 38.

Agli effetti dell’imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d’ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell’art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma”.

Per tali motivi si evince che la Commissione Tributaria Regionale ha violato i principi sopra espressi, in quanto nella motivazione della sentenza impugnata anche se era stato dato atto che in seguito ad accertamenti bancari, si erano riscontrati rilevanti versamenti a favore del contribuente effettuati con una certa continuità, aveva poi affermato che l’Agenzia delle Entrate non aveva assolto il proprio onere probatorio, non verificando la provenienza di tali versamenti.

Nello specifico, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente aveva legittimato l’applicazione dello strumento previsto dall’articolo 41 del D.P.R. n.600 del 1973, e quindi era onere del contribuente superare gli effetti della presunzione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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