NON INTEGRA IL REATO DI PERCOSSE FAR CADERE QUALCUNO DALLE SCALE

Integra il reato di percosse ex art. 581 c.p. la condotta di chi, al fine di far cadere una persona, scuote la scala su cui questo sta lavorando?

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 48322 del 2018

L’art. 581 c.p. dispone che:

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

Nel caso di specie, l’imputata aveva presentato ricorso avverso la sentenza con il quale il Tribunale, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di pace e in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile, che la aveva dichiarata civilmente responsabile del reato di percosse, condannandola al risarcimento dei danni in favore della parte offesa.

Nello specifico, la donna era stata ritenuta responsabile di aver scosso la scala sulla quale la vittima era salita al fine di controllare dei cavi elettrici posti nel vano del pianerottolo ove si affacciava l’abitazione dell’imputata, al fine di impedire tale intervento, così cagionando la caduta della persona offesa.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso della donna, in quanto, secondo la ricostruzione dei fatti, la condotta contestata riguardava l’aver scosso la scala sulla quale era salita la persona offesa.

Quindi, non è in discussione se vi fosse stato un qualsiasi contatto fisico tra i due soggetti, essendosi la caduta verificata solamente a seguito del movimento impresso dall’imputata sulla scala.

I giudici di Cassazione sottolineano che:

“Il termine “percosse“, che denota il reato previsto dall’art. 581 c.p., pur non dovendosi intendere nel suo stretto significato lessicale, riferito alle azioni del “colpire“, del “picchiare” o simili, è comunque associato, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al diretto esercizio di energia fisica su altra persona, ovvero, nelle definizioni più ampie, ad una violenta manomissione dell’altrui persona. Tanto presupponendo la necessità di un contatto fisico diretto fra il soggetto agente e la vittima”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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