Non è differibile l’incontro con il datore di lavoro

Nel corso del procedimento disciplinare, il lavoratore non può differire l’incontro con il proprio datore di lavoro.

Il lavoratore, nel corso di un procedimento disciplinare, ha diritto ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro. Il diritto in questione è facilmente rinvenibile nell’art. 7 della L. 300/1970 e rimette alla richiesta del lavoratore il suo esercizio.

Ma cosa accade nel caso in cui il datore di lavoro, dando seguito alla richiesta di un suo dipendente, fissi una data per l’incontro e il lavoratore stesso richieda il differimento ad altra data?

Secondo i Giudici di piazza Cavour, sentenza n. 5314/2017, non sussiste un simile diritto in capo al lavoratore e l’eventuale obbligo di accoglimento sussiste solo ove la stessa risponda a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Non ricorre, invece, nel caso in cui il lavoratore adduca una generica impossibilità a presenziare.

Al fine di comprendere l’arresto giurisprudenziale sin qui richiamato, occorre porre in evidenza il dato fattuale sottostante all’elaborazione di principio offerta dalla Corte.

Nello specifico, il lavoratore in questione aveva chiesto un rinvio dell’incontro appena due giorni prima della data fissata. La motivazione risiedeva sul suo stato di malattia non transitorio. Altro particolare evidenziato dalla Corte, è la circostanza che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore tutto l’incartamento relativo al procedimento disciplinare che lo riguardava.

Non è tanto (e solo) l’elemento temporale delle due giornate di anticipo a precludere il diritto del lavoratore al differimento dell’incontro. Quanto, piuttosto, la combinazione di questo elemento con la condizione di aver avuto accesso alle informazioni necessarie a garantire un effettivo diritto di difesa.

Avv. Jacopo Marchini