LA COMPAGNIA TELEFONICA NON PUO’ INVIARE SMS DAL CONTENUTO PROMOZIONALE INDESIDERATI

Contatti indesiderati da parte dei call center

Con il Provvedimento n. 140 dell’ 8 marzo 2018 il garante per la protezione dei dati personali ha ribadito il divieto per la compagnie telefoniche di trattare per finalità di marketing i dati di coloro che non abbiano espressamente manifestato un libero consenso

I fatti di causa

Alcuni consumatori avevano segnalato al Garante per la protezione dei dati personali, che una nota compagnia telefonica inviava sms dal contenuto promozionale non desiderati.

I soggetti in questione lamentavano di essere stati contattati telefonicamente o via sms nonostante non avessero mai espresso il loro consenso all’utilizzo dell’utenza a fini promozionali in sede di stipula del contratto, o successivamente all’opposizione espressa ex art. 7 del codice direttamente alla società o agli addetti al call center.

V. anche

L’art. 7 Codice della privacy dispone che

“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Durante il periodo di controllo, la società in questione aveva affermato di avvalersi sia di partner interni che esterni per i contatti outbound.

I partner, responsabili del trattamento hanno la possibilità di usare, per l’attività di telemarketing, sia i contatti telefonici messi a disposizione dalla compagnia telefonica che di effettuare nuove chiamate richieste esplicitamente dai nuovi clienti.

V. anche

Nel caso in cui le liste di contatti provengano da società terze,

“la società effettua un controllo sull’idoneità dell’informativa fornita agli interessati e sulla modalità di acquisizione del consenso”,

per verificare che il consenso sia stato correttamente manifestato.

I rappresentanti della compagnia telefonica, hanno dichiarato che per quanto riguarda il marketing effettuato tramite email ed sms:

“tali canali di contatto riguardano clienti ed ex clienti che abbiano fornito, e non revocato, il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali, presenti nella costumer base e dotati di sim attiva”.

La compagnia, per aver erroneamente contatto i clienti che non avevano prestato il loro consenso, si è giustificata sostenendo che:

V. anche

“in alcuni casi, un cliente, pur in assenza del consenso, è stato erroneamente estratto. Si tratta esclusivamente di clienti che, originariamente avevano prestato il proprio consenso commerciale e che successivamente erano migrati verso altri operatori e poi rientrati senza rilasciare nuovamente il consenso commerciale”.

Nel caso in cui un cliente durante il contatto telefonico esprima all’operatore la volontà di non essere più contattato per fini commerciali, il suo nominativo viene eliminato dai contatti per nove mesi, in quanto

“tale volontà non è considerata come revoca del consenso ma come rifiuto della sola offerta commerciale oggetto di promozione”.

La decisione del Garante

Si deve ritenere che la compagnia telefonica abbia violato la disciplina di protezione dei dati personali, avendo posto in essere una pluralità di operazioni di trattamento per finalità di marketing, e tra queste l’estrazione dei dati riguardanti gli interessati dai propri sistemi.

Il fatto che la società avesse escluso l’interessato solamente per 9 mesi è una qualificazione errata dell’opposizione da questo manifestata.

Alla luce di ciò il Garante dispone ex art. 143, 144 e 154, comma 1, lett d) del codice, il divieto per la compagnia telefonica di trattare ulteriormente per finalità di marketing i dati di coloro che non abbiano espressamente manifestato un libero consenso.

Inoltre la società dovrà entro 30 giorni adottare le misure necessarie atte a prevenire i contatti commerciali indesiderati.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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