NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

Che natura giuridica ha la responsabilità precontrattuale?

L’istituto della responsabilità precontrattuale è stato introdotto dal legislatore con il codice del 1942, e più in particolare con l’articolo 1337 c.c., ove è stabilito che:

“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

In questo modo viene tipizzata una forma di responsabilità in contrahendo che si fonda sull’interesse del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili.

Giurisprudenza e dottrina maggioritaria ritengono che tale istituto abbia natura extracontrattuale, sottolineando come la fonte generatrice del danno si collochi in una fase precedente ed eventuale rispetto alla formazione del contratto. Questa lettura si conclude collocando la responsabilità precontrattuale nel più ampio genere della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c.

Un indirizzo minoritario invece assume che la responsabilità da violazione delle trattative abbia natura contrattuale, in quanto gli obblighi precontrattuali desumibili dall’osservanza del dovere di correttezza avrebbero la stessa struttura e lo stesso contenuto dei corrispondenti obblighi contrattuali riconducibili al dovere di buona fede.

In mezzo a tali tesi si collocano ulteriori letture, in particolare, secondo alcuni autori tale responsabilità avrebbe una natura speciale e costituirebbe un terzo genere di responsabilità; secondo altri invece, la responsabilità precontrattuale potrebbe essere ricondotta all’interno dello schema del contatto sociale qualificato.

La Corte di Cassazione civile, sezione I, con la sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016 ha stabilito che la responsabilità precontrattuale non ha natura extracontrattuale, ma deve inquadrarsi nella responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.

L’ampliamento della responsabilità contrattuale, con lo strumento del contatto sociale qualificato, ha fatto sì che il campo di applicazione della responsabilità aquiliana fosse di fatto ridotto di molto. Il settore medico ospedaliero, i danni al paziente, il settore scolastico, ecc sono tutti esempi di settori che sono passati dalla disciplina ex art. 2043 c.c. a quella dell’art. 1218 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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