MINACCIARE UN’AZIONE GIUDIZIARIA

Chi prospetta un’azione giudiziaria sta commettendo il reato di minaccia?

La Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 44381 del 26 settembre 2017 ha stabilito che prospettare azioni giudiziarie non integra il reato di minaccia

L’espressione “te la farò pagare”, enunciata in un contesto caratterizzato da forti tensioni tra il dichiarante e il destinatario, nonché da precedenti plurime denunce reciproche, non integra l’elemento materiale della minaccia, dato che può ragionevolmente essere interpretata come riferita all’esercizio di azioni giudiziarie, la cui prospettazione non implica un ingiusto danno afferendo all’esplicazione di un diritto.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 44381 del 26/09/2017; emessa a seguito di un’impugnazione della sentenza con cui il giudice di pace di Bologna aveva condannato il ricorrente alla pena della multa di 400 euro per il reato di ingiuria e minaccia.

L’imputato, tuttavia nell’atto di impugnazione lamentava, quanto al reato di ingiuria, la mancata applicazione della scriminante della provocazione, ex art. 599 c.p., in ragione delle forti tensioni esistenti tra le parti; quanto al reato di minaccia ex art. 612 c.p., la mancanza del contenuto minaccioso nell’espressione “te la farò pagare”, essendo tale espressione riferita a possibili azioni giudiziarie future.

V. anche

La decisione della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso ha precisato che: l’elemento essenziale nel reato di minaccia, è la limitazione della libertà psichica, con la prospettazione del pericolo che un male ingiusto, deducibile dalla situazione in essere, possa essere cagionato dall’autore alla vittima, non essendo necessario che uno stato di intimidazione si concretizzi nella vittima.

Nel caso di specie, tale elemento difettava, in quanto l’espressione oggetto di contestazione, calata nella situazione concreta poteva ritenersi riferita logicamente all’esercizio di nuove azioni giudiziarie non implicanti un danno ingiusto, in quanto costituenti esplicazione di un diritto.

Sulla base di quanto detto, i giudici della Corte di Cassazione, hanno annullato la sentenza gravata, in relazione al reato di minaccia per insussistenza del fatto, e in relazione a quello di ingiuria, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in forza del Decreto Legislativo 15/01/2016, n.7, art. 1 comma 1, lett. c), l’articolo 594 c.p. è stato abrogato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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