LA VOLONTA’ DEL TESTAMENTO PUBBLICO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1649/2017 ha stabilito che nel testamento pubblico, la volontà va manifestata due volte

Se le disposizioni testamentarie sono ricevute in un momento differente rispetto al confezionamento della scheda, il notaio deve far manifestare al testatore di nuovo la sua volontà in presenza di testimoni.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, in merito al testamento pubblico, è possibile che le operazioni di ricevimento delle disposizioni testamentarie siano svolte in un contesto temporale diverso rispetto a quello in cui ha luogo la confezione della scheda.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 1649/2017 della Corte di Cassazione. Le due fasi sono idealmente distinte e non devono per forza coincidere temporalmente. Tuttavia, se i momenti in cui le operazioni vengono svolte sono distinte, deve essere rispettata una condizione, necessaria e sufficiente, per la validità del testamento: se la scheda è predisposta dal notaio, questi deve nuovamente far manifestare al testatore la sua volontà in presenza di testimoni, prima di dar lettura dello stesso testamento.

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Con la stessa pronuncia, originata da un alterco tra due fratelli, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha sottolineato anche che le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui il testamenti si riferisce, non devono essere inserite, pena la nullità.

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Non ha importanza che il testamento sia pubblico o olografo, secondo i giudici, ai fini della validità dell’atto basta che le predette indicazioni possano essere comunque identificate senza possibilità di confusione.

Gli eredi, al momento della denuncia di successione e di trascrizione del testamento, sono tenuti ad indicare in maniera dettagliata gli immobili predetti, specificando ogni elemento e di conseguenza anche i dati catastali e le confinazioni. Si tratta di un onere che non attiene in alcun modo ad un requisito di regolarità e di validità del testamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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