INVIARE 9 SMS ALL’ORA, INTEGRA IL REATO DI MOLESTIA?

Secondo la Corte di Cassazione, il reato di cui all’art. 660 c.p., non può prescindere da una dimensione temporale del fenomeno che raggiunga una certa consistenza

Non è integrato il reato di molestia per l’invio di 9 messaggi nel giro di un’ora. In una situazione simile, infatti è esclusa la condotta continuata e prolungata nel tempo, trattandosi di un’unica occasione in ambito temporale circoscritto. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 52585/2017.

La ricorrente, in appello era stata assolta per il reato ex art. 594 c.p., in quanto non più previsto come tale dall’ordinamento, mentre era stato dichiarato il non volersi procedere per quello di molesta, estinto per prescrizione.

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Nel dichiarare l’estinzione del reato, il giudice aveva evidenziato l’invio di 6 sms ingiuriosi in 3 minuti, mentre il capo di imputazione aveva cristallizzato l’accusa riferendosi a soli tre sms l’ora, in orari consoni e normali.

Secondo la difesa non vi sarebbero stati i requisiti indispensabili per la configurazione delle molestie della petulanza e della ripetitività.

I giudici di Cassazione non ravviano l’elemento oggettivo della molestia ex art 660 c.p. nell’invio di un numero ridotto di messaggi in un ambito temporale circoscritto e in un’unica occasione.

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La norma, evidenza la Corte di Cassazione, punisce la molestia commesso con il mezzo del telefono, e quindi anche se posta in essere tramite l’invio di sms trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi.

Per la configurazione dell’elemento oggettivo della contravvenzione è necessaria una significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al livello di molestia o disturbo ingenerato dall’attività di comunicazione di per sé, a prescindere dal suo contenuto, che non può prescindere da una dimensione temporale del fenomeno che raggiunga una certa consistenza.

La Cassazione di conseguenza annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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